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Mondo del lavoro

Le novità sui contratti di lavoro introdotte dal cosiddetto Jobs Act

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2014 la Legge n. 78 del 16 maggio 2014 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 34/2014 contenente le disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, al quale la Camera dei Deputati aveva dato il via libera definitivo lo scorso 15 maggio. Fra le misure previste, fra l’altro, interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo.

Come cambiano i contratti a termine

Per il contratto di lavoro a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte (fino a 5) il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

Le modifiche al contratto di apprendistato

Cambia il contratto di apprendistato:

  • la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, viene quantificata nel 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento;
  • le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, vengono comunicate dalla Regione al datore di lavoro entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto;
  • l’obbligo di stabilizzazione viene limitato ai datori di lavoro con almeno 50 lavoratori dipendenti: “esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti e’ subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro“.

Cambia la modalità di richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

La legge prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese operanti nel settore dell’edilizia, delle Casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di acquisizione.

Parità di trattamento nell’Unione Europea

Viene eliminato il requisito del domicilio e resa operativa la Garanzia per i giovani (Youth guarantee) che, per usufruire dei relativi percorsi, stabilisce che vengano individuati i requisiti della “residenza” e della “contendibilità” del soggetto, al fine di consentire che i giovani alla ricerca di occupazione possano rivolgersi ad un servizio per l’impiego indipendentemente dall’ambito territoriale di residenza.