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Green pass

Vi informiamo che in base a quanto previsto dal Decreto legge n.127 del 21/09/2021 noto come Decreto Green pass, all’art 3 è previsto l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde per l’accesso nei luoghi lavoro pubblici e privati a valere su tutte le attività lavorative, di formazione e di volontariato dal 15/10/2021.

L’obbligo si applica a tutti i tirocinanti che svolgono attività formativa all’interno delle sedi operative dei soggetti ospitanti.

I soggetti ospitanti sono incaricati di controllare il possesso del green pass.

I tirocinanti che risulteranno privi della certificazione verde saranno sospesi dal tirocinio con diritto alla conservazione del rapporto e potranno essere reintegrati solo dopo aver presentato il green pass.

Durante la sospensione, l’indennità di tirocinio non sarà erogata.

L’eventuale sospensione dovrà essere espressamente richiesta dai soggetti ospitanti dei tirocini.

Si ricorda infine che sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 € per i tirocinanti senza green pass.

I soggetti ospitanti rischiano invece una sanzione da 400 a 1000 €.